Art. 25.
(Norme di indirizzo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico in tema di rapporti fra pubbliche amministrazioni e cittadini.
      2. Ai difensori civici regionali e locali si applicano le norme previste al comma 2 dell'articolo 9.